Dopo la fine del Superbonus, i due strumenti più potenti per chi vuole riqualificare un edificio nel 2026 sono Ecobonus (efficienza energetica) e Sismabonus (sicurezza sismica). La buona notizia: si possono cumulare sullo stesso intervento, se vengono fatti bene. La cattiva notizia: bisogna farlo con metodo, perché un errore di impostazione fa perdere migliaia di euro di detrazione.

In questa guida vediamo le aliquote 2026, le condizioni per cumulare i due bonus, esempi reali di calcolo su condomini romani, e gli errori più comuni che pregiudicano l'agevolazione.

Ecobonus 2026: aliquote aggiornate

L'Ecobonus è la detrazione per interventi di efficienza energetica. Nel 2026 le aliquote sono confermate ai valori ordinari (post-fase Superbonus):

InterventoAliquotaMassimale detraibile
Sostituzione infissi50%60.000 € per unità
Caldaia a condensazione classe A50%30.000 € per unità
Pompa di calore65%30.000 € per unità
Caldaia + termoregolazione evoluta65%30.000 € per unità
Solare termico65%60.000 € per unità
Cappotto termico (sup. > 25%)70%40.000 € × unità (condominio)
Cappotto + caldaia condensazione classe A75%40.000 € × unità (condominio)
Riqualificazione globale edificio65%100.000 € per edificio

L'Ecobonus si applica a immobili di qualsiasi categoria (residenziali e produttivi) esistenti (non si applica al nuovo). Detrazione spalmata in 10 quote annuali.

Sismabonus 2026: aliquote aggiornate

Il Sismabonus si applica a interventi di riduzione del rischio sismico in zone sismiche 1, 2 e 3. Roma è in zona 2 e 3 a seconda dei municipi, quindi accede a pieno titolo.

InterventoAliquotaMassimale
Adeguamento sismico senza salto classe50%96.000 € per unità
Miglioramento di 1 classe di rischio70%96.000 € per unità
Miglioramento di 2 classi di rischio80%96.000 € per unità
Parti comuni condominio: miglioramento 1 classe75%96.000 € × unità
Parti comuni condominio: miglioramento 2 classi85%96.000 € × unità

Il Sismabonus richiede una asseverazione tecnica preventiva da parte di un professionista abilitato che certifica la classe di rischio sismico pre-intervento e quella attesa post-intervento. Senza asseverazione non si accede al bonus.

Come si cumulano i due bonus: la regola d'oro

La cumulabilità tra Ecobonus e Sismabonus è consentita, ma a una condizione precisa: gli interventi devono essere distinti, separati e individuati nel computo metrico.

Non è quindi un "doppio bonus" sulla stessa spesa, ma due bonus su voci di spesa diverse dello stesso cantiere. Vediamo cosa significa concretamente.

Esempio pratico: condominio romano in periferia

Palazzina anni '60, 12 unità abitative, 4 piani, struttura in cemento armato. Vogliamo fare:

Costo totale lavori: 280.000 € + IVA. Suddivisi così:

VoceBonus applicabileSpesaDetrazione
Cappotto + caldaia centralizzata classe AEcobonus 75%180.000 €135.000 €
Rinforzo strutturale con miglioramento 2 classi sismicheSismabonus 85% (parti comuni)80.000 €68.000 €
Opere comuni (ponteggi, smaltimenti)Quota proporzionale20.000 €~16.000 €
TOTALE280.000 €~219.000 €

Detrazione complessiva: 219.000 € su 280.000 € di spesa. Per il condominio (12 unità), significa che ogni famiglia recupera mediamente ~18.000 € in 10 anni. La spesa effettiva netta è ~5.000 € per unità, contro un investimento totale di 23.000 € per unità.

Punto chiave Le opere comuni (ponteggi, sicurezza cantiere, asseverazioni, direzione lavori) si ripartiscono pro-quota tra i due bonus secondo il peso percentuale dei lavori principali. Il direttore dei lavori deve documentare questa ripartizione nel computo metrico finale.

Documentazione obbligatoria

Per accedere a Ecobonus e Sismabonus cumulati servono:

  1. APE pre-intervento (per Ecobonus)
  2. Asseverazione classe rischio sismico pre-intervento (per Sismabonus)
  3. Computo metrico estimativo separato per le due categorie di lavori
  4. CILA o SCIA in Comune
  5. Comunicazione ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori (per Ecobonus)
  6. APE post-intervento con dimostrazione del miglioramento energetico
  7. Asseverazione classe rischio sismico post-intervento (per Sismabonus)
  8. Fatture e bonifici parlanti per ogni voce di spesa
  9. Dichiarazione di conformità degli impianti realizzati

I bonifici devono essere "parlanti" (con causale specifica che riporta il riferimento normativo del bonus utilizzato). Errori sui bonifici sono la causa più frequente di disconoscimento della detrazione in fase di controllo.

Errori comuni che fanno perdere il bonus

1. Computo metrico unico per i due bonus

Se le opere strutturali e quelle energetiche vengono messe sullo stesso preventivo senza separazione, l'Agenzia delle Entrate riconosce un solo bonus (il più basso). Sempre due computi metrici separati, anche se l'impresa è la stessa.

2. Bonifico unico per le due tipologie

Ogni bonifico deve riferirsi a una categoria specifica di lavori. Bonifici "misti" (per ristrutturazione + impianti + struttura) creano ambiguità. Bonifici separati per categoria.

3. APE post-intervento mancante

L'Ecobonus richiede dimostrazione documentale del miglioramento energetico. Senza APE post-intervento con miglioramento certificato, il bonus salta. L'APE post va commissionato prima della comunicazione ENEA.

4. Asseverazione sismica fatta dopo i lavori

L'asseverazione di classe sismica pre-intervento deve essere fatta prima dell'inizio lavori. Farla dopo è motivo di disconoscimento del Sismabonus. È l'errore più costoso e purtroppo non raro.

5. Mancata comunicazione ENEA entro i 90 giorni

La comunicazione ENEA va inviata entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Termine tassativo. Saltarlo significa perdere l'Ecobonus.

Consiglio operativo Per cantieri Ecobonus+Sismabonus serve sempre un tecnico abilitato a coordinare la pratica fiscale (commercialista) e quello tecnico (ingegnere o architetto strutturista + termotecnico). L'impresa edile esegue, ma la regia documentale è cruciale. In Torraco coordiniamo tutto noi, lavorando con tecnici di fiducia.

Cessione del credito e sconto in fattura nel 2026

Come per gli altri bonus edilizi, anche per Ecobonus e Sismabonus la cessione del credito e lo sconto in fattura sono fortemente limitati dal DL 11/2023. Nel 2026 la regola è:

Significa che il committente deve avere la capienza fiscale per recuperare la detrazione (in pratica, IRPEF dovuta nei 10 anni successivi sufficiente a "consumare" il credito). Per i pensionati o altri soggetti a bassa imposizione fiscale, la detrazione può andare in parte persa.

Domande frequenti

Ecobonus e Sismabonus si possono cumulare?

Sì, se gli interventi sono separati e individuati nel computo metrico. Esempio: cappotto termico (Ecobonus 65-75%) + rinforzo strutturale antisismico (Sismabonus 70-85%) sullo stesso edificio, su voci di lavoro distinte. La separazione contabile è obbligatoria.

Quanto vale l'Ecobonus nel 2026?

50% per interventi singoli, 65% per riqualificazione strutturata, 70-75% per cappotti su parti comuni con specifici miglioramenti di classe energetica.

Quali zone sismiche di Roma accedono al Sismabonus?

Roma è in zona sismica 2 e 3 a seconda dei municipi. Il Sismabonus si applica a entrambe. Aliquote da 50% (riduzione rischio senza salto classe) a 85% (riduzione 2 classi su parti comuni condominio).

Bisogna fare prima Ecobonus o Sismabonus?

Tecnicamente prima va eseguito l'intervento strutturale (Sismabonus): rinforzi, miglioramenti antisismici. Poi il cappotto termico (Ecobonus) si applica all'esterno della struttura rinforzata. Questo ordine garantisce documentazione separata corretta.

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